Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 3
(Gestione unitaria)
1. Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve avere la disponibilità, in forza di un valido titolo di proprietà od altro diritto reale o personale di godimento, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività. In mancanza di tale titolo l'attività non può essere esercitata.
2. La gestione si considera unitaria ai sensi dell'art. 42 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo', anche qualora la fornitura dei servizi, diversi da quello di alloggio, sia affidata ad altri gestori dal titolare della gestione aziendale unitaria, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva della struttura ricettiva, anche rispetto al livello di classificazione attribuito alla stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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