Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 7
(Modifiche all’art. 9 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 9 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti';
b) al comma 3 dopo le parole 'ordine di preferenza' sono aggiunte le seguenti: 'che è considerato dall'ente proprietario in sede di assegnazione ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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