Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 11
(Modifiche all’art. 15 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 15 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14.';
c) al comma 2 le parole 'dell'assegnatario' sono sostituite dalle seguenti: 'del richiedente';
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al comma 3 l'ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le unità abitative indicate nell'avviso.';
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, se residuano unità abitative a conclusione della procedura di cui al comma 4 oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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