Regolamento Regionale 8 marzo 2019 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(1)

(BURL n. 11, suppl. del 12 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-08;3

Art. 12
(Modifiche all’art. 17 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 17 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l'ospitalitàè ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente proprietario, a fronte di comprovate necessità'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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