Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 6
(Criteri organizzativi)
1. L'ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale assicura che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantire l'efficace svolgimento della funzione di polizia locale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. n. 6 /2015.
2. Sono individuati i seguenti criteri di carattere generale per l'organizzazione di un servizio di polizia locale:
a) porre a capo del servizio un dipendente dell'ente con incarico di comandante o responsabile di servizio con funzioni di polizia giudiziaria;
b) sottoporre periodicamente gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela e degli operatori stessi e dell'organizzazione;
c) ove sia reso possibile dalla dotazione organica, adottare adeguate forme di rotazione delle mansioni tra gli operatori, per assicurare la massima diffusione delle competenze e delle professionalità, anche tenendo conto delle capacità ed aspirazioni individuali;
d) divulgare a tutto il personale assegnato al servizio di polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio;
e) organizzare il servizio di polizia locale, per assicurare la maggiore continuità possibile;
f) prevedere idonei sistemi informatici per assicurare la massima efficienza nello svolgimento della varie operazioni connesse alla vigilanza e al controllo;
g) dotare il servizio di polizia locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento e, in particolare, per espletare i servizi con i migliori supporti che l'evoluzione tecnologica può offrire;
h) dotare il servizio di polizia locale di sede e uffici idonei a garantire la tutela, la salute e la sicurezza degli operatori e del personale amministrativo che vi opera. Ogni sede di corpo di polizia locale ha la facoltà di accertare l'identità dei soggetti che vi accedono e può disporre, anche tramite intese o convenzioni, di idonea struttura per la custodia di soggetti in stato di arresto o fermo.
3. Fatta salva l'autonomia organizzativa di ciascun ente e le particolari esigenze che un territorio esprime, i criteri organizzativi generali si applicano attraverso modelli organizzativi che perseguono l'economicità. I modelli organizzativi, indicati nell'allegato D, sono proposti in rapporto al numero effettivo di operatori di polizia locale di cui l'ente può disporre in via continuativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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