Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 8
(Dotazioni tecniche minime dei veicoli e dei mezzi di trasporto)
1. I veicoli ed i mezzi di trasporto destinati ad uso esclusivo dei corpi e servizi di polizia locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature ed apparecchiature, interne ed esterne, descritti nell'allegato F, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori. I comandi ed i servizi di polizia locale devono prevedere, con riferimento agli autoveicoli a loro assegnati, la dotazione di materiale divisorio interno, idoneo a garantire la sicurezza degli operatori di polizia locale nella seguente misura:
a) da uno a tre autoveicoli: nessuna prescrizione;
b) da quattro a cinque autoveicoli: almeno un autoveicolo;
c) da sei a venti autoveicoli: almeno due autoveicoli;
d) oltre i venti autoveicoli: almeno il 10% della dotazione totale degli autoveicoli.
3. Ciascun ente locale può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti modalità di impiego e di assegnazione, sentita la struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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