Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 9
(Tipologie e caratteristiche delle uniformi)
1. In attuazione dell'articolo 22 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.
2. L'uniforme della polizia locale è composta dalle seguenti divise:
a) divisa ordinaria;
b) divisa di servizio (completo operativo);
c) divise per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).
3. Per determinati servizi sono previsti i seguenti completi:
a) completo per motociclisti;
b) completo per attività ittico-venatoria (in ambito ambientale);
c) completo per il nucleo a cavallo;
d) completo per il nucleo cinofili;
e) completo per il nucleo sommozzatori;
f) completo per il servizio ciclomontato.
4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato G, che è parte integrante del presente regolamento.
5. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal comandante del corpo o dal responsabile di servizio. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locale della divisa di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del comandante del corpo o del responsabile del servizio.
6. Ciascun ente locale può individuare ulteriori capi tecnici o accessori in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti modalità di impiego e di assegnazione, previa autorizzazione della struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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