Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 10
(Uso delle uniformi)
1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è preventivamente autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio.
2. Il personale della polizia locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme, ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di capi dell'uniforme con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro. Il personale della polizia locale libero dal servizio o che fruisce di giorni di congedo non può indossare l'uniforme. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza e comunque è vietato indossare l'uniforme in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.
3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di polizia locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche. Il personale appartenuto ad un corpo o servizio di polizia locale, collocato a riposo, può presenziare a manifestazioni o cerimonie pubbliche, indossando il copricapo dell'uniforme di polizia locale e capi di vestiario diversi da quelli indossati dal personale in servizio, come, ad esempio, copricapo a bustina, colletto e fazzoletto di colore blu navy.
4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento sono disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia locale. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene assegnato in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente disposto dalle singole amministrazioni. In caso di trasferimento, per mobilità, di operatori di polizia locale ad altro corpo o servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio lombardo, il corredo vestiario personale non deve essere riconsegnato, ove non diversamente disposto dall'ente di provenienza.
5. Per servizi svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della divisa è concordato con l'autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio. Per manifestazioni ufficiali o servizi svolti sul territorio regionale, il comandante del corpo o il responsabile di servizio o l'autorità competente per territorio dispone l'effettuazione del servizio e individua il tipo di divisa che deve essere indossato da tutti gli appartenenti alle polizie locali che vi intervengono.
6. Il Comandante o il responsabile del servizio è responsabile dell'osservanza delle disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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