Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 14
(Mostrine, alamari e gradi per uniformi ordinarie e di gala)
1. Gli agenti, sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano mostrine su sfondo verde. I sottufficiali portano le mostrine in dotazione agli agenti in canutiglia dorata, su panno verde. Gli ufficiali, sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano alamari recanti disegno floreale, in canutiglia dorata, su panno verde. La descrizione e le caratteristiche delle mostrine, degli alamari e le relative immagini, sono contenute nell'allegato I.
2. I responsabili di servizio di polizia locale, anche intercomunale, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché lo specifico distintivo caratterizzante la posizione le cui immagini sono contenute nell'allegato I.
3. Particolari distintivi di grado sono previsti per l'uniforme di gala, ad uso degli ufficiali, sia direttivi che dirigenti. Essi vanno portati sugli avambracci della giacca, sulla parte esterna della manica in basso. La descrizione e le relative immagini sono contenute nell'allegato I.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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