Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 15
(Strumenti di autotutela)
1. In attuazione dell'articolo 23 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale in forza ai corpi e servizi operanti in Regione Lombardia. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato L, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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