Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 16
(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)
1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di polizia locale.
2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 17.
3. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale. Nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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