Regolamento Regionale 22 marzo 2019 , n. 5

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(BURL n. 13, suppl. del 26 Marzo 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-22;5

Art. 17
(Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)
1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica ha una durata minima di 6 ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di 12 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti. Qualora il corso sia finalizzato all'uso di uno solo degli strumenti previsti dal presente regolamento, la durata minima del corso teorico-pratico deve comunque essere di almeno 18 ore.
3. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.
4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità di cui al comma 1, devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento articolato con le modalità di cui al comma 2, al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del comando di polizia locale, ai sensi del comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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