Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 8
(Scarichi in corpi idrici destinati alla balneazione, a uso potabile o anche connessi ad aree naturali protette)
1. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali designate come acque di balneazione o per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ovvero in loro immissari fino alla distanza, a monte della confluenza, ritenuta tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, in aggiunta a quanto previsto agli articoli 7 e 9, sentita preventivamente l'ATS competente:
a) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato maggiore o uguale a 100 e inferiore a 400 AE, prescrive l'adozione di un trattamento di finissaggio quali il lagunaggio naturale o la fitodepurazione a flusso sub - superficiale o comunque in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità microbiologica dello scarico;
b) in caso di scarichi relativi a reflui provenienti da agglomerati aventi un carico generato pari o superiore a 400 AE, fissa il limite da rispettare per il parametro escherichia coli, comunque non superiore a 5000 UFC/100 ml, prescrivendo i termini di adeguamento; relativamente agli scarichi per i quali è fissato un limite in funzione della destinazione alla balneazione del recettore, l'autorità competente di cui al presente comma definisce in quale periodo dell'anno il limite deve essere rispettato.
2. La Giunta regionale approva linee guida quali criteri di indirizzo per la scelta, la realizzazione e la gestione dei trattamenti di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane.
3. In caso di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane recapitate in acque superficiali connesse ad aree naturali protette, l'autorità competente di cui al comma 1, sentito preventivamente il gestore dell'area, può prescrivere l'adozione di un trattamento più spinto di quello previsto in linea generale dal presente regolamento, qualora tale prescrizione sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti per l'area protetta. Ai fini dell'applicazione del presente comma si intendono:
a) per area naturale protetta: un Sito appartenente alla Rete Natura 2000, un parco nazionale o una riserva naturale statale istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) o un'area regionale protetta istituita ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con esclusione delle aree di rilevanza ambientale, di cui all'allegato A, lettera d), della stessa l.r. 86/1983;
b) per acque superficiali connesse ad una area naturale protetta: gli ambienti lotici o lentici le cui aste o superfici siano compresi, anche parzialmente, nel perimetro di un'area naturale protetta, oppure altre acque superficiali a essi tributarie, prossime a queste ultime e, con le loro caratteristiche, in grado di influenzarne la qualità dell'ecosistema.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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