Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 14
(Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori)
1. L'ufficio d'ambito, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, redige il programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori in conformità a quanto previsto agli articoli da 10 a 13. Il programma costituisce specificazione tecnica del programma degli interventi del piano d'ambito di cui all'articolo 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Entro 6 mesi dalla predisposizione del programma di riassetto di cui al precedente periodo l'ente di governo dell'ambito aggiorna il piano d'ambito e adegua i correlati piani quadriennali degli interventi.
2. Il programma di riassetto di cui al comma 1è basato sulla ricognizione dello stato delle reti e dei manufatti di sfioro, da sviluppare come dettaglio della ricognizione delle infrastrutture prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006, e sugli esiti delle relative modellazioni idrauliche. Tale programma contiene la valutazione degli effetti ambientali delle scelte effettuate, definisce le tempistiche di attuazione ed è redatto tenendo conto di criteri di priorità nella scelta degli agglomerati, degli sfioratori e delle reti oggetto degli interventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati gli indirizzi per l'elaborazione del programma, per la valutazione delle priorità di intervento e per la valutazione degli effetti ambientali, tenendo conto delle indicazioni di priorità previste all'articolo 19, comma 1, delle NTA del PTUA. Nelle more dell'adozione degli indirizzi di cui al precedente periodo, le disposizioni di cui al presente comma si intendono immediatamente applicabili.
3. Gli obiettivi di tutela dei recettori degli scarichi, di contenimento degli inquinanti e di mantenimento della funzionalità del sistema di fognatura e depurazione di cui agli articoli da 10 a 13 possono essere perseguiti anche mediante soluzioni alternative a quanto previsto agli stessi articoli, indicate nel programma di riassetto di cui al comma 1, purché tali soluzioni garantiscano un analogo livello di contenimento dei carichi inquinanti.
4. In deroga a quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13 nonché al comma 3 del presente articolo, il programma di cui al comma 1 evidenzia e documenta eventuali situazioni in cui, per ragioni di fattibilità tecnica, non è possibile procedere alla realizzazione degli interventi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni richiamate nel presente comma, prevedendo in ogni caso idonei interventi finalizzati a garantire la maggior tutela possibile dei recettori interessati dagli scarichi degli sfioratori e la funzionalità del sistema di fognatura e depurazione.
5. Prima dell'adozione del programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori, l'ufficio d'ambito trasmette alla Regione il testo del programma per consentirne la verifica di coerenza con il PTUA, con il presente regolamento e con gli indirizzi di cui al comma 2.
6. Gli sfioratori, i sistemi di accumulo e trattamento nonché le vasche volano delle acque di sfioro delle reti fognarie sono realizzati e gestiti dal gestore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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