Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 16
(Controllo degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate)
1. I controlli sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono effettuati secondo le modalità riportate nell'allegato F.
2. Relativamente agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, l'ufficio d'ambito, per gli scarichi in pubblica fognatura, la provincia competente e la Città metropolitana di Milano, per gli scarichi in ambiente, prevedono l'effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza e il permanere delle condizioni di assimilabilità degli scarichi.
3. Relativamente agli scarichi provenienti da insediamenti isolati, la provincia competente e la Città metropolitana di Milano devono, in ogni caso, garantire l'effettuazione di un numero minimo annuo di controlli pari al 5 per cento del numero di scarichi con autorizzazione in corso di validità.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, la provincia competente e la Città metropolitana possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti mediante stipula di convenzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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