Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 22
(Scarichi in reti fognarie)
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e del regolamento d'ambito.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 8, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'ufficio d'ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
3. Il titolare dello scarico presenta al gestore la richiesta di allaccio alla rete fognaria seguendo le modalità fissate nel regolamento d'ambito redatto in conformità a quanto previsto dagli atti di regolazione della qualità contrattuale emanati da ARERA. Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico comunica o richiede l'assimilazione con le modalità previste dal regolamento d'ambito e secondo le procedure di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l'assimilazione, il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'ufficio d'ambito:
a) la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell'allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l'assimilazione sia ammissibile in base all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. Qualora l'assimilazione sia richiesta per attività o tipologie di reflui individuati dal regolamento d'ambito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché qualora l'ufficio d'ambito prescriva specifiche condizioni per l'assimilabilità ai sensi del comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 4, lettera a), deve attestare la conformità a quanto prescritto.
6. In caso di comunicazione effettuata ai sensi del comma 4, lettera a), l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'ufficio d'ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine. In caso di richiesta effettuata ai sensi del comma 4, lettera b), l'ufficio d'ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. L'ufficio d'ambito può stabilire che la domanda di allaccio e la comunicazione o richiesta di assimilazione vengano presentate contestualmente, qualora per la gestione delle comunicazioni e delle richieste di cui al comma 4 lo stesso ufficio si avvalga del gestore.
8. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'ufficio d'ambito o, in caso di avvalimento ai sensi del comma 7, al gestore:
a) le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
b) le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.
9. Nel regolamento d'ambito sono stabiliti modalità e contenuti ai quali attenersi per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; l'ufficio d'ambito adegua il contenuto del regolamento entro sei mesi dalla data di entrata i vigore del presente regolamento.
10. Il gestore comunica alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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