Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 23
(Autorizzazione allo scarico di insediamenti isolati)
1. Il titolare presenta la domanda di autorizzazione allo scarico alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, avvalendosi della modulistica resa disponibile dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione e redatta secondo quanto previsto all'allegato M; a tal fine, l'autorità competente adegua la propria modulistica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'autorità competente di cui al comma 1 conclude il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comprensiva di tutti i dati, le informazioni e i documenti prescritti.
3. L'autorizzazione specifica la potenzialità del sistema di trattamento e il carico generato dall'agglomerato servito, contiene gli elementi indicati nell'allegato M e riporta il codice univoco dello scarico secondo le modalità riportate in SIRe Acque. In prima attuazione di quanto previsto dal presente comma, le province e la Città metropolitana di Milano, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono un codice univoco a tutti gli scarichi autorizzati, secondo le modalità riportate in SIRe Acque.
4. Per gli scarichi di cui all'articolo 7, comma 7, la provincia competente o la Città metropolitana di Milano, sia in caso di autorizzazione per nuovo scarico sia in caso di rinnovo per scarico esistente, specifica in autorizzazione gli obblighi di effettuazione delle operazioni di svuotamento e di registrazione delle operazioni di manutenzione previste allo stesso articolo 7, commi 7 e 8.
5. Per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, l'autorità competente di cui al comma 1 può assegnare un periodo di tempo fino a tre mesi dall'attivazione dello scarico; tale periodo è prorogabile, su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione è definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.
6. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati aventi carico generato inferiore o uguale a 50 AE, è effettuato in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste dall'autorizzazione, mediante presentazione di un'istanza con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della documentazione indicata nell'allegato M. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, qualora l'autorità competente, verificato il rispetto delle prescrizioni, non si esprima entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La valutazione relativa all'assimilazione di un refluo alle acque reflue domestiche è effettuata dall'autorità competente di cui al comma 1 nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), è esplicitato l'obbligo di rispettare le concentrazioni limite di cui alla tabella 2 dell'allegato B.
8. Il titolare dello scarico comunica all'autorità competente di cui al comma 1 le eventuali variazioni:
a) di titolarità, presentando contestuale istanza di voltura;
b) quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.
9. L'autorità competente di cui al comma 1 valuta le comunicazioni di cui al comma 8 per verificare la necessità della presentazione di un'istanza di modifica dell'autorizzazione e, qualora lo ritenga necessario, comunica al titolare che deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso, se le modifiche producono variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico tali da richiedere la sostituzione o la modifica del sistema di trattamento installato, il titolare è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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