Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 24
(Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità di approvazione, da parte degli uffici d'ambito, dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera j bis) della legge regionale 26/2003, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dalle relative norme attuative. Gli uffici d'ambito, nell'attività istruttoria per l'approvazione dei progetti, si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo e all'allegato H (Procedimenti per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane).
2. In caso di realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE nonché per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 AE deve sempre essere sviluppato il livello progettuale di fattibilità. Per l'esame dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di interventi di cui al precedente periodo, per i quali l'approvazione del progetto definitivo è soggetta all'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, l'ufficio d'Ambito indice una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990, affinché siano indicate le condizioni per ottenere, in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, per i progetti di cui al precedente comma, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove esistenti, di cui all'articolo 23, comma 5, dello stesso d.lgs. 50/2016 sono sviluppati almeno gli elementi riportati nell'allegato L (Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di trattamento delle acque reflue urbane) al presente regolamento, per un numero di alternative non inferiori a quelle indicate nel medesimo allegato. I contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali possono essere sviluppati all'interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora tale livello di progettazione non sia elaborato, gli elementi di valutazione di cui all'allegato L sono sviluppati nei livelli di progettazione successivi al progetto di fattibilità.
4. I progetti di fattibilità tecnica ed economica, ove presentati, e i progetti definitivi, oltre a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione, devono contenere gli elementi e gli elaborati indicati e descritti nell'allegato I (Contenuti dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane) al presente regolamento.
5. L'autorità competente, ai fini dell'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove presentato, e dell'approvazione del progetto definitivo, verifica la rispondenza dei progetti a quanto indicato nell'allegato I prima dell'indizione, ove necessarie, delle conferenze di servizi preliminare e decisoria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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