Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 26
(Autorizzazione allo scarico per nuovi impianti e per modifiche sostanziali di impianti esistenti)
1. La procedura di autorizzazione degli scarichi di nuovi impianti di trattamento di acque reflue urbane o di impianti esistenti che subiscono modifiche sostanziali si compone di due fasi distinte:
a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
b) il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
2. L'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico è presentata, a cura del gestore dell'impianto di trattamento, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano contestualmente alla presentazione all'ufficio d'ambito del progetto definitivo per l'attivazione del relativo procedimento di approvazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria, in caso di approvazione del progetto definitivo, comprende l'autorizzazione provvisoria allo scarico, che vale per i periodi di avviamento e gestione provvisoria e che è efficace, salvo eventuali revoche o sospensioni, fino al rilascio dell'autorizzazione definitiva.
3. Con l'autorizzazione provvisoria l'autorità competente di cui al comma 2 fissa la durata del periodo di avviamento, che può protrarsi fino a tre mesi, prorogabili, su motivata richiesta, per non oltre due mesi; tale periodo decorre dall'attivazione dello scarico, nel caso di nuovi impianti, o dal completamento degli interventi previsti, nel caso di modifiche a impianti esistenti. II gestore comunica preventivamente all'autorità competente la data di attivazione del nuovo scarico o di completamento degli interventi di modifica.
4. L'autorizzazione definitiva è richiesta entro trenta giorni dal rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; l'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla richiesta. L'istanza è corredata dal certificato di collaudo, nonché dall'esito delle verifiche tecniche e funzionali condotte in fase di collaudo funzionale.
5. Nell'autorizzazione provvisoria l'autorità competente fissa i valori limite da rispettare durante il periodo di avviamento nonché durante i periodi di gestione provvisoria e durante la successiva fase di gestione, fino all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.
6. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione, le eventuali varianti al progetto, apportate in fase di progettazione esecutiva o in corso d'opera, che possono avere ripercussione sugli elementi progettuali pertinenti l'autorizzazione e il controllo dello scarico o sul contenuto dei disciplinari di cui al comma 7, sono comunicate all'autorità competente che, ove necessario, modifica l'autorizzazione provvisoria.
7. Durante i periodi di avviamento e gestione provvisoria:
a) l'impianto è gestito in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal disciplinare di avviamento e dal disciplinare di gestione provvisoria, come definiti nell'allegato i;
b) deve essere attuato il piano di monitoraggio approvato unitamente al progetto definitivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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