Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 3
(Certificato di connessione)
1. Il rilascio del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è conseguente ad un'istanza presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda attraverso la piattaforma informatica SIS.CO alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio è ubicato il fabbricato da destinare ad uso agrituristico.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) la dimostrazione analitica che il tempo di lavoro necessario per l'esercizio delle attività agricole è prevalente rispetto a quello necessario per l'esercizio delle attività agrituristiche calcolato applicando i parametri relativi al fabbisogno di manodopera per ciascuna delle diverse attività agricole, quali ad esempio coltivazioni ed allevamenti, e per ciascuna delle diverse attività agrituristiche, specificati in apposito decreto dirigenziale;
b) l'indicazione puntuale delle attività agrituristiche offerte dall'azienda e della capacità agrituristica massima;
c) l'indicazione puntuale dei fabbricati rurali nella disponibilità dell'azienda che si intendono destinare all'attività agrituristica, compresa l'eventuale abitazione dell'imprenditore, corredata di documentazione idonea a dimostrare il precedente utilizzo per attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;(9)
d) l'indicazione puntuale delle produzioni agroalimentari in essere al momento della presentazione dell'istanza che l'azienda può destinare all'attività di somministrazione di pasti e bevande o di degustazione;
e) una relazione tecnica esplicativa dell'attività agricola svolta e dell'attività agrituristica che si intende svolgere;
f) le visure catastali dei fabbricati aggiornate alla data di presentazione dell’istanza;(10)
g) la planimetria catastale dei fabbricati da destinare all’attività agrituristica con la descrizione dell’uso degli spazi e, nel caso di interventi che non riguardano esclusivamente i fabbricati, l’estratto di mappa;(11)
h) due marche da bollo.
3. I dati relativi all'attività agricola contenuti nella relazione tecnica di cui al comma 2, lettera e), e i dati relativi ai fabbricati rurali devono corrispondere a quanto riportato nel fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di un decreto dirigenziale che deve essere trasmesso all'azienda e al SUAP del comune in cui l'azienda stessa svolge l'attività. I termini dell'istruttoria si riducono a quindici giorni dal ricevimento dell'istanza se il rilascio di un nuovo certificato è motivato da variazioni della superficie aziendale dovute ad esproprio per pubblica utilità o da variazioni dovute ad altre cause di forza maggiore. In caso di esito negativo, l'istruttoria si conclude con un motivato diniego.(12)
5. Il certificato non ha limiti di durata, fatti salvi eventuali aggiornamenti dovuti a cambiamenti dell'assetto aziendale che rilevano ai fini della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica o a modifiche dell'offerta agrituristica stessa compresa, nell’ambito di una offerta agrituristica che prevede più attività, la cessazione di una di esse. Tuttavia, perde validità nel caso in cui, entro tre anni dal rilascio, non venga presentata una SCIA per l'avvio dell'attività agrituristica. Perde inoltre validità in caso di accertamento da parte della competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio del venir meno dei presupposti in base ai quali è stato rilasciato. In caso di morte del titolare o di mutamento di conduzione si applica quanto previsto dall'articolo 10.(13)
6. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su segnalazione motivata, verificano la sussistenza del rapporto di connessione per ciascuna azienda agrituristica, anche avvalendosi del sistema informativo. L'esito della verifica è inviato all'interessato e al SUAP del comune competente.
7. I certificati di connessione sono raccolti nella piattaforma informatica SIS.CO.
NOTE:
9. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 16 febbraio 2021, n. 2. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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