Regolamento Regionale 24 luglio 2020 , n. 5

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 31 suppl. del 28 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-07-24;5

Art. 17 bis(31)
(Corsi di formazione per l'oleoturismo)
1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività oleoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività oleoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda oleoturistica
b) le regole dell'accoglienza;
c) la cultura legata all’olio e gastronomica del territorio;
d) l'attività didattica dell'azienda oleoturistica;
e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160bis, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un’azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;
b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) età non inferiore a diciotto anni;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.
10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore oleoturistico.
11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività oleoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore oleoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.
12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.
13. L'attività oleoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.
NOTE:
31. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 29 dicembre 2022, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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