Regolamento Regionale 6 ottobre 2021 , n. 6

'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).(1) Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie'

(BURL n. 40, suppl. del 08 Ottobre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-10-06;6

Art. 5
(Modifiche all’art. 9 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 9 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Nella domanda il richiedente indica sino a due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un'unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l'ente proprietario in sede di assegnazione. L'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile. L'assegnazione dell'unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3 bis. In assenza di unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell'ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza. L'assegnazione di un'unità abitativa avviene qualora successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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