Regolamento Regionale 6 ottobre 2021 , n. 6

'Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).(1) Disposizioni per l'attuazione delle modifiche alla l.r. 16/2016 di cui all'art. 14 della l.r. 7/2021 e all'art. 27 della l.r. 8/2021 e ulteriori disposizioni modificative e transitorie'

(BURL n. 40, suppl. del 08 Ottobre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-10-06;6

Art. 13
(Modifiche all’art. 25 del r.r. 4/2017)
1. All'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera h) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: 'o abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile.';
b) alla lettera j) del comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito, ottenendo il rilascio dell'alloggio. In tale ipotesi l'ente dispone la revoca del provvedimento di decadenza.';
c) dopo la lettera j) del comma 1 è inserita la seguente:
'j bis) non abbia provveduto con la dovuta diligenza, essendo stato informato adeguatamente e tempestivamente dall'ente proprietario, a richiedere, avendone i requisiti, contributi regionali a sostegno dei costi per la locazione sociale tramite gli enti proprietari e con le modalità al riguardo previste';
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Limitatamente alle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, della lettera a), del comma 1, e purché i valori accertati non superino il doppio dell'ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento delle soglie di cui ai suddetti punti 1) e 2), invia all'assegnatario il preavviso di decadenza con contestuale comunicazione del nuovo canone di locazione applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, il cui importo è determinato sulla base della condizione economica attuale del medesimo assegnatario, corrispondente all'area di appartenenza di cui all'articolo 31, commi 4 e 5, lettere a), b) c) e d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l'ente proprietario assegna un termine di trenta giorni per l'accettazione del nuovo canone di locazione. In caso di accettazione da parte dell'assegnatario il procedimento si conclude con il provvedimento di conferma dell'assegnazione; nei casi di rifiuto, mancata accettazione o accettazione comunicata dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se con il successivo aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, oppure ad istanza di parte, l'ente proprietario accerta che i valori della soglia economica e della soglia patrimoniale dell'assegnatario non superano le soglie di permanenza, il canone è rideterminato in base all'area di appartenenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009; se, invece, si accerta nuovamente il superamento delle soglie di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'ente proprietario avvia un nuovo procedimento di decadenza con le modalità di cui al presente comma.

1 ter. Secondo le modalità di cui al presente comma, l'assegnatario decade dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l'unità abitativa assegnata nei casi in cui superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 1. Al fine di accertare che il superamento delle soglie suddette non sia dovuto a situazioni eccezionali e contingenti destinate ad incidere in modo non duraturo sulla situazione economica o patrimoniale dell'assegnatario, l'ente proprietario, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento delle soglie di cui al primo periodo, invia preavviso di decadenza e comunica il nuovo canone di locazione, applicabile a decorrere dal suddetto preavviso, determinato sulla base della condizione economica attuale dell'assegnatario, corrispondente all'area della decadenza di cui all'articolo 31, commi 4 e 5, lettera d), della l.r. 27/2009. Con la stessa comunicazione l'ente assegna un termine di trenta giorni all'assegnatario per accettare il nuovo canone. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti il suddetto canone o comunque non comunichi la sua accettazione entro il prescritto termine di trenta giorni, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6. Se l'assegnatario accetta il canone, l'ente proprietario effettua un nuovo accertamento della relativa situazione economica e patrimoniale trascorso un anno dall'accettazione, all'esito del quale:
a) se l'assegnatario continua a superare il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e assegna un termine per il rilascio dell'alloggio ai sensi della lettera b) del comma 6;
b) se l'assegnatario rientra nei limiti delle soglie di permanenza di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il canone è rideterminato in base all'area di appartenenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009;
c) se l'assegnatario, pur non rientrando nei limiti di cui alla lettera b), non superi il doppio del valore ISEE o il doppio della soglia patrimoniale previsti per la permanenza, l'ente proprietario provvede con le modalità previste dal comma 1 bis.


1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche al coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto, o componente del nucleo familiare disabile o con patologie croniche e gravemente invalidanti che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione in deroga ai requisiti economici di permanenza.

1 quinquies. Nei casi in cui è accertato il superamento delle soglie di permanenza di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del comma 1, l'ente proprietario può procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all'articolo 31, della l.r. 16/2016';
e) al comma 2 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e non determina l'obbligo di rilascio dell'unità abitativa; in tale ipotesi il canone di locazione è determinato sulla base della condizione economica attuale dell'assegnatario, in base all'area di appartenenza ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della l.r. 27/2009.';
f) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato.';
g) al primo periodo del comma 7 le parole 'punti 1), 2), 3) e 4)' sono sostituite dalle seguenti: 'punti 3) e 4)'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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