Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 5
(Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre)
1. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre devono seguire percorsi formativi specifici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per direttori tecnici, percorsi formativi per addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari e percorsi formativi per operatori funebri. Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per cento delle ore previste sono ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
2. Con decreto della direzione regionale competente in materia di formazione sono definiti gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre.
3. Sono fatti salvi gli attestati formativi conseguiti a seguito di percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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