Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 7
(Trasporto di cadavere)
1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.
2. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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