Regolamento Regionale 14 giugno 2022 , n. 4

Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 24 suppl. del 16 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-06-14;4

Art. 33
(Sepolture per animali d'affezione)
1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.
2. Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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