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LEGGE 29 febbraio 1980, n. 31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.

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Testo in vigore dal:  1-3-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:
"5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.
Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:
1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonché le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;
3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1 e 2;
4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle imprese costruttrici.
Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980".
All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo comma, le parole: tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite dalle seguenti: tra il 1 ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.
L'articolo 15 è soppresso.
All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: litri trenta e: litri centocinquanta.