Legge Regionale 23 febbraio 2021 , n. 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

(BURL n. 8 suppl del 25 Febbraio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-02-23;2

Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività formative degli operatori sanitari e sociosanitari di cui all’articolo 5, stimate in euro 10.000,00 per l’anno 2021, si provvede nell’ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, con le risorse regionali extra fondo sanitario, derivanti dai contributi versati da soggetti privati per attività di programmazione, verifica e controllo delle attività formative del SSR, allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.(1)
2. Alle spese derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, complessivamente quantificate in euro 1.480.000,00 per l'anno 2021, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
3. Alle spese per le iniziative di sensibilizzazione e informazione di cui all'articolo 10, quantificate in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si provvede nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
4. Per gli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari per un ammontare di risorse non inferiore a quello stanziato per il 2021.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 19 maggio 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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