Legge Regionale 29 aprile 2024 , n. 7

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-04-29;7

Art. 1
(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono ampliati nel comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda' in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'ente gestore del Parco regionale del Monte Barro subentra alla comunità montana del Lario Orientale-Valle San Martino nella gestione dei Monumenti naturali 'Sass Negher' e 'Sasso di Preguda'; la comunità montana concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti tali monumenti naturali, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;
b) il territorio del comune di Garlate, già facente parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale del Monte Barro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.
3. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono individuati nella planimetria 'Parco regionale del Monte Barro', in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.
Art. 2
(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro. Modifiche alla l.r. 16/2007)
1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 206 bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), alla l.r. 16/2007(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
'Art. 40 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel comune di Garlate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco del Monte Barro nel comune di Valmadrera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016.';
b) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale del Monte Barro, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007', unitamente agli estremi della legge stessa.
Art. 3
(Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono ampliati nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS 'Monte di Brianza' e nel comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale 'Lago di Sartirana', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra al Comune di Merate nella gestione della riserva naturale 'Lago di Sartirana'; il Comune di Merate concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti la riserva naturale, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016;
b) il territorio dei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, già facenti parte del PLIS 'Monte di Brianza', è individuato all'interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983. I comuni di cui al precedente periodo, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorrono a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge.
3. L'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) 'Lago di Sartirana' senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del parco.
Art. 4
(Modifica in riduzione dei confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Merate e di Missaglia ai sensi della l.r. 86/1983 e ridefinizione dei rispettivi confini)
1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel comune di Merate, per una superficie pari a 8.700 metri quadri, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983.
2. I confini del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel comune di Missaglia, per una superficie pari a 300 metri quadri, ai sensi dell'articolo 16 ter della l.r. 86/1983.
3. I confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, a seguito degli ampliamenti e delle modifiche in riduzione di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono individuati nella planimetria 'Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone', in scala 1:10.000, costituita da due fogli 'Tav. 1' e 'Tav. 2', allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.
Art. 5
(Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Modifiche alla l.r. 16/2007)
1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 206 bis della l.r. 16/2007 e dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della l.r. 12/2011, alla l.r. 16/2007(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 36 dopo la parola 'Merate' sono aggiunte le seguenti ', Airuno, Valgreghentino';
b) dopo l'articolo 38 bis 1 è inserito il seguente:
'Art. 38 bis 2
(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgreghentino, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone nel comune di Merate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 28/2016';
c) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale e al Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007' unitamente agli estremi della legge stessa.
2. Con la variante del piano territoriale di coordinamento del parco di cui al comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2016 per la variante di piano riferita all'integrazione, in tale parco, della riserva naturale 'Lago di Sartirana', sono stralciate le previsioni relative alle aree oggetto di riduzione di superficie ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge.
Art. 6
(Disposizioni relative al PLIS 'Monte di Brianza')
1. La Provincia di Lecco si esprime, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983, in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del PLIS 'Monte di Brianza', come territorialmente ridefinito in applicazione della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro di tale PLIS a seguito dell'ampliamento del Parco regionale del Monte Barro e di quello di Montevecchia e della Valle del Curone per aggregazione delle aree territoriali comunali di cui agli articoli 1, comma 2, lettera b), e 3, comma 2, lettera b).
Art. 7
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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