Regolamento Regionale 9 febbraio 2024 , n. 2

Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 'Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia''

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-02-09;2

Art. 1
(Modifiche al r.r. 3/2017)
1. Al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia')(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole: 'Rete escursionistica della Lombardia' sono aggiunte le seguenti: 'e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico';
b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è inserita la seguente:
'a bis) i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico e delle strade di montagna di interesse storico';
c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'rete escursionistica' sono sostituite dall'acronimo 'REL';
d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è inserita la seguente:
'b bis) le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL e del registro delle strade di montagna di interesse storico';
e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, le parole: 'riportando anche la segnaletica direzionale unificata, integrata da specifiche tecniche, in quanto strumento per la fruizione stessa' sono soppresse;
f) alla rubrica dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: 'e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico';
g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: 'in relazione all'agricoltura, all'allevamento o alla gestione forestale' sono soppresse;
h) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: 'presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, anche semplici ed essenziali, quali santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento' sono sostituite dalle seguenti: 'la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento';
i) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l'arco alpino riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.';
j) alla rubrica dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: 'e della relativa sezione speciale';
k) all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, le parole: 'rete escursionistica' sono sostituite dall'acronimo 'REL';
l) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
'd bis) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.';
m) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: 'Il catasto è tenuto ed aggiornato' sono sostituite dalle seguenti: 'Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati';
n) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'3 bis. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagna di interesse storico già ricompresi fra quelli accatastati.';
o) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'4. Gli enti territorialmente competenti interessati all'inserimento di un percorso nel catasto regionale della REL o nella relativa sezione speciale trasmettono all'ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza di una o più caratteristiche richieste corredata:
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, recanti anche indicazioni sulle tipologie dei percorsi;
b) dell'eventuale attestazione dell'avvenuto raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2017 o dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 5 bis, della stessa l.r.;
c) di una scheda del percorso, corredata di documentazione fotografica e cartografica che consenta l'identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 bis, redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall'ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente, nel caso di sentieri di montagna di interesse storico.';
p) dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'4 bis. Gli enti di cui al comma 4 forniscono, inoltre, informazioni utili ai fini della catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.';
q) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'5. L'ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza di una o più caratteristiche richieste per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL o nella relativa sezione speciale, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all'inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del catasto e della relativa sezione speciale.';
r) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato;
s) al comma 8 dell'articolo 3, le parole: 'sito istituzionale' sono sostituite dalla seguente: 'geoportale';
t) al comma 10 dell'articolo 3, le parole: 'quali, ad esempio, comuni, comunità montane, unioni di comuni, province, enti parco, Club alpino italiano, collegio regionale delle guide alpine' sono sostituite dalle seguenti: 'quali province, Città metropolitana di Milano, Club alpino italiano e collegio regionale delle guide alpine';
u) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4, le parole: 'dalla segnaletica' sono sostituite dalle seguenti: 'da comportamenti responsabili, tenuto conto dell'ambiente naturale percorso e, in particolare, dall'osservanza della segnaletica';
v) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
'c bis) sull'accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.';
w) al comma 4 dell'articolo 4, le parole: 'e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica' sono soppresse;
x) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;
y) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni più restrittive di utilizzo disposte dagli enti territorialmente competenti:
a) per ragioni di sicurezza, laddove i percorsi stessi presentino caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o fondo scivoloso, tali da impedire o rendere difficoltosa la fruizione multipla;
b) per ragioni di salvaguardia del sedime laddove sussistano particolari condizioni del sedime stesso.';
z) l'articolo 6 è abrogato;
aa) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
(Criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico - Modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del relativo registro)
1. Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando i percorsi viari di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della l.r. 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950 e percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote anche solo in alcuni tratti, purché riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari. Sono escluse le strade statali e provinciali.
2. Il registro delle strade di montagna di interesse storico, di seguito denominato registro, è costituito da una banca dati contenente le relative informazioni identificative, descrittive e geografiche.
3. Il registro è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l’integrazione con il SIT.
4. Gli enti territorialmente interessati all’inserimento nel registro di una strada di montagna di interesse storico trasmettono all’ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza delle caratteristiche richieste corredata:
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 1;
b) di una scheda redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall’ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente;
c) di documentazione fotografica e cartografica che dimostri l’interesse storico e consenta l’identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui al comma 1.
5. L’ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza delle caratteristiche richieste per l’inserimento delle strade di montagna nel registro, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del registro.
6. Il registro è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico e per contribuire all’implementazione del registro stesso.
7. I dati del registro sono resi disponibili on line sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione.
8. In nessun caso i dati inseriti nel registro possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L’utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l’Open Data definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2003/98/CE relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico).
9. Gli enti territorialmente competenti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all’implementazione contribuiscono alla realizzazione del registro fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.
10. In fase di prima applicazione sono inseriti nel registro i tracciati delle strade militari ricomprese nella “linea Cadorna.”;
bb) l'allegato 1 è sostituito dal seguente:
[Il testo dell'allegato 1 non è qui riportato per ragioni grafiche. Il testo è comunque visibile a fondo pagina alla voce LETTERA BB - ALLEGATO 1];
cc) l'allegato 2 è sostituito dal seguente:
[Il testo dell'allegato 2 non è qui riportato per ragioni grafiche. Il testo è comunque visibile a fondo pagina alla voce LETTERA CC - ALLEGATO 2] .
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 28 luglio 2017, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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