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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

Sulle Opere Pie. (090U6972)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
Testo in vigore dal:  14-4-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)

((11))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
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AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 7 aprile 1988, n. 396 (in G.U. 1° s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".