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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
Testo in vigore dal:  7-3-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
((17))
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AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1)".