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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1034

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

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Testo in vigore dal:  24-12-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 15, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
A favore di coloro i quali ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, hanno corrisposto l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di quanto dovuto per l'anno 1971 a norma del presente articolo, sarà effettuata una detrazione pari alla metà di quanto versato nel 1970 in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621;

All'articolo 22, all'inizio sono premesse le parole:
Fino al 31 marzo 1971;

All'articolo 24, primo comma, le parole: 570 miliardi, sono sostituite con le parole: 562 miliardi; le parole: 430 miliardi, con le parole: 422 miliardi, e le parole: 320 miliardi, con le parole: 312 miliardi; al terzo comma, le parole: 430 miliardi, sono sostituite con le parole: 422 miliardi;

L'articolo 31 è sostituito con il seguente:
"Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale investito non superi i 500 milioni di lire, nonché un massimale retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.
Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella B annessa alla stessa legge è ridotta al 15,40 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.
Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.
Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.
Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.
A decorrere dal 1° gennaio 1971 è abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera b), punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.
Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari";

All'articolo 39, secondo comma, sono (aggiunte le parole: Al patrimonio di detta Sezione, stabilito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, con legge 2 aprile 1951, n. 252, e con legge 25 novembre 1962, n. 1679, partecipa, in aggiunta agli istituti previsti all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'Istituto di credito delle casse rurali con una quota di conferimento di lire 50 milioni:

All'articolo 44, al primo comma, dopo le parole: di concerto, sono aggiunte le parole: con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

L'articolo 64 è sostituito con il seguente:
"Per i fabbricati o porzioni di fabbricati, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato al 31 marzo 1971, a condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei alla effettiva occupazione.
Per i fabbricati o porzioni di fabbricati non ancora ultimati alla data del 31 marzo 1971 e per quelli, per i quali i lavori abbiano inizio entro il 31 agosto 1971, il termine di cui al precedente comma è prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei alla effettiva occupazione e che si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo della area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260.
I benefici previsti dal primo comma non si applicano alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 17, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non ultimate entro il biennio dall'inizio dei lavori".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

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Visto, il Guardasigilli: REALE