stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1993, n. 520

Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1994
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  1-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le funzioni dei soppressi consorzi, nonché gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, della citata legge n. 183/1989 è il seguente: "1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali".