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LEGGE 7 gennaio 1999, n. 2

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).

note: Entrata in vigore della legge: 13-1-1999
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Testo in vigore dal:  13-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1996, in conseguenza della soppressione, a decorrere dallo stesso anno, dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al medesimo articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1, nonché con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. La ripartizione delle eccedenze e delle somme assunte a carico del bilancio dello Stato è effettuata, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel 1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione del 1995. Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi finanziari 1997 e successivi, nonché meccanismi di finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna regione l'invarianza del gettito.
3. Il quarto periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza:

Il quarto periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28

dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a

complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, reca: "Istituzione e disciplina dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 27 e 48 (come modificato dalla presente legge), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
"27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo".
"48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".
Data a Roma, addì 7 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto