stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457)
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1; nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione".
- Il testo vigente dell'art. 119 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 377, così come modificato dall'art. 10 della presente legge è il seguente:
"Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico lo- cale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già lo- cate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".
- Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice della navigazione è il seguente:
"Art. 318 (Nazionalità dei componenti dell'equipaggio).
- 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea".