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LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

Disposizioni in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  19-4-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344,
e 9 dicembre 1998, n. 426)
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidnte dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o dalle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Gli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (supplemento ordinario) sono i seguenti:
"Art. 2 (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana). - 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.".
"Art. 3 (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione). - 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.".
- L'art. 1 delle legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo abientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, è il seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.
8. All'art. 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. (Omissis).
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. (Omissis).
12. All'art. 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA".
13. All'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
14. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'art. 33, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
15. (Omissis).
16. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita".
17. (Omissis).
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
19. (Omissis).
20. (Omissis).
21. All'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.
22. All'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
25. (Omissis).
26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
27. All'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2000".