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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 26-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26/04/2002, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2002)
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Testo in vigore dal:  27-4-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
(( di cui al ))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio
(( non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso ))
, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
(( di cui al ))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.