Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 11.
Contributi in conto capitale.
1. I contributi in conto capitale previsti alla lett. a) del precedente art. 10 sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione di cui ai successivi artt. 35 e 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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