LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 5.
Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale.
1. L’Anagrafe tributaria regionale può inviare questionari informativi ai soggetti, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, al fine di verificare dati contenuti negli archivi per la gestione dei tributi di cui al Titolo III.
2. L’Anagrafe tributaria regionale può altresì inviare questionari informativi ai soggetti di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della completa individuazione del contribuente regionale, nonché dell’accertamento dei tributi dovuti.
3. Nei casi previsti al comma 2, il questionario predisposto dalla Regione deve essere restituito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. Chi non ottempera all’obbligo di cui al comma 3, non comunica i dati di cui all’articolo 3 o fornisce dati incompleti o inesatti incorre nelle sanzioni di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale