Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.
2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende:
a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico o al mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento di servizi di mobilità condivisa;(1)
b) migliorare la qualità del servizio in termini di sicurezza, regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative e integrate, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza;(2)
c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica e sistemi innovativi anche digitali, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria e promuovere accordi di integrazione tariffaria coinvolgendo operatori che offrono servizi di mobilità condivisa;(3)
d) migliorare la conoscenza da parte dell’utenza dell'offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni strumenti innovativi per l'informazione, la comunicazione e la consultazione integrata e in tempo reale, anche a livello regionale, di orari, percorsi, tariffe;(4)
e) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
f) assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità e la sostenibilità ambientale dell'intero sistema di trasporto pubblico regionale e locale;(5)
g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l'utilizzo di tecnologie innovative e il rinnovo del parco circolante attivando altresì misure e forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni o attribuzione di vantaggi economici per l’utilizzo di servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale, a persone fisiche che utilizzano titoli di viaggio integrati regionali e locali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché promuovere misure di riduzione della domanda di mobilità e incentivare i cambiamenti comportamentali di persone e aziende anche attraverso il coinvolgimento, mediante appositi tavoli di coordinamento e di confronto, delle figure dei mobility manager aziendali e d’area;(6)
h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendo la crescita della competitività e dell'imprenditorialità;
i bis) favorire la ricerca di soluzioni innovative, anche tecnologiche, in grado di rispondere alle sfide sociali e ambientali, producendo valore economico, coinvolgendo e favorendo il dialogo tra i settori della ricerca, dell’industria, della pubblica amministrazione e della società civile;(7)
j bis) promuovere accordi e collaborazioni con i Cantoni Svizzeri e le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, per l’integrazione ed armonizzazione delle politiche di mobilità locale che riguardino gli spostamenti delle persone tra i suddetti territori.(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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