Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.
2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende:
a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico o al mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento di servizi di mobilità condivisa;(1)
b) migliorare la qualità del servizio in termini di sicurezza, regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative e integrate, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza;(2)
c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica e sistemi innovativi anche digitali, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria e promuovere accordi di integrazione tariffaria coinvolgendo operatori che offrono servizi di mobilità condivisa;(3)
d) migliorare la conoscenza da parte dell’utenza dell'offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni strumenti innovativi per l'informazione, la comunicazione e la consultazione integrata e in tempo reale, anche a livello regionale, di orari, percorsi, tariffe;(4)
e) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
f) assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità e la sostenibilità ambientale dell'intero sistema di trasporto pubblico regionale e locale;(5)
g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l'utilizzo di tecnologie innovative e il rinnovo del parco circolante attivando altresì misure e forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, agevolazioni o attribuzione di vantaggi economici per l’utilizzo di servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale, a persone fisiche che utilizzano titoli di viaggio integrati regionali e locali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché promuovere misure di riduzione della domanda di mobilità e incentivare i cambiamenti comportamentali di persone e aziende anche attraverso il coinvolgimento, mediante appositi tavoli di coordinamento e di confronto, delle figure dei mobility manager aziendali e d’area;(6)
h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendo la crescita della competitività e dell'imprenditorialità;
i bis) favorire la ricerca di soluzioni innovative, anche tecnologiche, in grado di rispondere alle sfide sociali e ambientali, producendo valore economico, coinvolgendo e favorendo il dialogo tra i settori della ricerca, dell’industria, della pubblica amministrazione e della società civile;(7)
j) migliorare la velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico.
j bis) promuovere accordi e collaborazioni con i Cantoni Svizzeri e le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, per l’integrazione ed armonizzazione delle politiche di mobilità locale che riguardino gli spostamenti delle persone tra i suddetti territori.(8)
3. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge ed al fine di assumere le decisioni che ne costituiscono attuazione, la Regione predilige il ricorso agli istituti della concertazione e della programmazione negoziata.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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