Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. In particolare:(13)
a) coordina l’attuazione della presente legge anche mediante l’emanazione di specifiche direttive vincolanti e linee guida per il coordinamento del trasporto pubblico regionale e locale, individuando il servizio ferroviario quale asse portante di tutto il trasporto pubblico regionale e locale. Al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione e delle funzioni fondamentali spettanti agli enti locali, le direttive vincolanti sono adottate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 7, comma 14 bis;(14)
b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma del trasporto pubblico regionale e gli indirizzi programmatici per l'applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità con particolare riguardo al coordinamento, l’integrazione e l’intermodalità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante specifiche direttive vincolanti e linee guida, per assicurare agli utenti pari condizioni di qualità, fruibilità, accessibilità dei servizi e politiche tariffarie congrue con i servizi erogati nei diversi bacini;(15)
c) approva, con deliberazioni della Giunta regionale, direttive vincolanti, linee guida e indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, controllo e informazione all’utenza, sviluppata mediante l’adozione di un sistema coordinato e standard minimi uniformi a livello regionale;(16)
c bis) promuove la costituzione di tavoli di lavoro con i Cantoni Svizzeri, le Regioni confinanti e le province autonome di Trento e Bolzano, per coordinare le rispettive politiche di trasporto pubblico locale, nonché la mobilità in generale che coinvolge gli spostamenti delle persone nelle suddette aree;(17)
d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile;
e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell'articolo 17;
g) definisce le politiche tariffarie, i titoli tariffari integrati di livello regionale, ivi compreso lo sviluppo e i requisiti dei relativi supporti tecnologici, anche mediante lo svolgimento di rilevazioni e indagini a fini statistici tra gli utenti del trasporto pubblico regionale e locale sui titoli di viaggio integrati regionali nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale;(19)
h) promuove lo sviluppo della navigazione sui navigli e sulle idrovie collegate, ponendosi come obiettivo qualificante la valorizzazione delle vie navigabili e il ripristino della navigabilità;(20)
h bis) promuove altresì tutte le forme di navigazione sul Po, fiumi e canali navigabili lombardi a favore della valorizzazione di iniziative turistiche;(21)
i) programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti, gli enti locali e le agenzie per il trasporto pubblico locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata;
j) promuove lo sviluppo delle forme complementari di mobilità di cui all'articolo 2, comma 6, e le altre forme di mobilità sostenibile;
k) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), procedendo ai relativi affidamenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e europea, e stipulando i conseguenti contratti;
l) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo relativamente alla infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell'accesso alla rete di competenza regionale e l'allocazione della relativa capacità, intesa quale somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
o) sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico, anche mediante sistemi integrati e innovativi, per migliorare l’accessibilità e l’integrazione fra i diversi sistemi di mobilità, con particolare riferimento ai principali centri e nodi di interscambio;(23)
o bis) realizza, gestisce e coordina piattaforme digitali a supporto del sistema tariffario regionale stesso;(24)
p) approva il programma regionale dell'infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems);
q) definisce la programmazione degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;(25)
r) promuove e sostiene azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche al fine di aumentarne la competitività rispetto al trasporto privato. Promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di trasporti più sostenibili e al ricorso alla mobilità attiva, a beneficio dell’ambiente e della salute.(26)
r bis) definisce standard minimi qualitativi per le infrastrutture per i servizi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 3, lettera c bis), in coerenza con la disciplina vigente e relativa in particolare agli aspetti di accessibilità, qualità e informazione all’utenza;(27)
r ter) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento per gli interventi riguardanti nodi e centri di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale;(27)
r quater) disciplina i criteri di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.(27)
2. La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati:
a) assegna ed eroga alla Città metropolitana di Milano, alle province, ai comuni e alle agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;(28)
b) svolge compiti di regolamentazione della navigazione del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda, previo risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sul lago d'Iseo;(29)
c) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e relative norme regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
d) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti preposti alla gestione del demanio delle acque interne e per tutti gli altri soggetti che utilizzino tale demanio;
d bis) disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi e delle idrovie collegate di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c bis), e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo; l’inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l’applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;(30)
e) disciplina, anche mediante regolamenti, i servizi aerei ed elicotteristici, nonché forme di mobilità aerea innovativa;(31)
h) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
i) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 5, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia;(33)
j) disciplina, con delibera, le agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 45;(34)
NOTE:
30. La lettera è stata aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente modificata dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. La lettera è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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