Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 7
(Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)
1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano: (51)
2. Le Agenzie di cui al comma 3 possono adottare una deliberazione assembleare che propone l’aggregazione motivata tra diversi bacini; la Giunta regionale valuta le motivazioni e approva o respinge motivatamente la proposta entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione delle agenzie. (52)
3. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al comma 1è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l'agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Le risorse umane messe a disposizione dagli enti partecipanti devono essere adeguatamente qualificate e, in caso di carenza in organico, sono selezionate dai medesimi enti partecipanti, secondo le disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.(53)
3 bis. Se gli enti partecipanti titolari delle funzioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2 non mettono a disposizione le risorse di cui al comma 3, gli stessi enti corrispondono annualmente alle agenzie per il traporto pubblico locale un importo sufficiente ad assicurarne l’ordinario svolgimento delle funzioni, determinato secondo quanto definito negli atti organizzativi delle medesime agenzie, con particolare riguardo alla dotazione organica approvata dal relativo consiglio di amministrazione.(54)
3 ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, l’assemblea delle agenzie per il trasporto pubblico locale può con provvedimento motivato disporre, ad invarianza dell’importo complessivamente riconosciuto da Regione, l’utilizzo di una quota massima del 2 per cento delle risorse autonome correnti assegnate per il finanziamento dei servizi a ciascuna agenzia, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 67, comma 13 quater, da destinare esclusivamente al reperimento delle necessarie risorse umane.(55)
4. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al comma 1, i confini dei bacini possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale anche a seguito di richiesta da parte delle agenzie interessate o congiuntamente della Città metropolitana di Milano, delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati.(56)
5. Le agenzie per il trasporto pubblico loca le sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui al comma 1. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'Unione Province Lombarde (UPL) e dell'Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni.(57)
6. Sono organi delle agenzie:
a) l'assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;
d) il direttore, nominato dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione, al quale compete la responsabilità gestionale; ferme restando le competenze di cui alla presente lettera per il bacino territoriale ottimale e omogeneo della provincia di Sondrio, quale provincia avente specificità montana ai sensi dell’art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nel caso in cui nessuno degli idonei all’elenco regionale accetti l’incarico presso l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio, il direttore è nominato dall'agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco i cui requisiti sono individuati dalla provincia di Sondrio, sentita la Giunta regionale e la stessa agenzia, nel rispetto dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);(58)
7. Ogni agenzia è dotata di un proprio statuto le cui modifiche sono deliberate dall’assemblea, secondo le maggioranze stabilite dallo statuto stesso e sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(59)
7 bis. Per garantire l’equilibrio di bilancio, gli statuti delle agenzie per il trasporto pubblico locale contengono le disposizioni che rispettano i seguenti criteri:(60)(61)
a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell’ente aderente all’Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;
b) in caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all’Agenzia, l’Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l’ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l’eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;
c) nell’ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un’adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:
8. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d’amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)› possono essere nominati per un ulteriore mandato in deroga al numero massimo di due mandati consecutivi.(63)
9. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono definiti dallo statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l'individuazione degli atti fondamentali delle agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell'agenzia, nonché l'individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse. Lo statuto può disciplinare la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), designato dall'assemblea. In caso di conferimento di deleghe operative ai membri del consiglio di amministrazione, lo statuto può derogare alla disposizione del comma 6, lettera b). L'assemblea degli enti approva a maggioranza qualificata gli atti fondamentali delle agenzie, tra i quali il programma di bacino dei trasporti pubblici, le modalità di affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 22 e le procedure di vigilanza e di controllo.
10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:(65)
d) dai comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione;(67)
0.10.1. Possono altresì presentare istanza di partecipazione alle agenzie di cui al comma 10, con le modalità previste dallo Statuto, i comuni non capoluogo di provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale:(68)
0.10.2. I comuni non capoluogo già facenti parte delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)› per i quali sussista almeno una delle condizioni di cui al comma 0.10.1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge devono comunicare alla competente agenzia la volontà di continuare a farne parte. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione i comuni di cui al primo periodo non fanno più parte dell’agenzia e lo statutoè conseguentemente adeguato. L’uscita dei comuni dall’agenzia decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto di cui al precedente periodo.(68)
10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all'agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:(69)
b) le province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
c) ai comuni capoluogo, con l'eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre 2024. Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all’agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo, le province e la Città metropolitana di Milano.(72)
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.
10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale applicando i seguenti criteri:(73)(74)
c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2024. Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all’agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra i comuni capoluogo e le province.(77)
La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.
10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale applicando i seguenti criteri:(69)(78)
a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l'80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2024. Tale quota viene aggiornata dalla agenzia, ai sensi di quanto disposto dallo statuto. Qualora all’agenzia non partecipi alcun comune non capoluogo, il corrispondente valore della quota pari al 10 per cento è ripartito in parti uguali tra il comune capoluogo e la provincia.(79)
10.4. Le quote di partecipazione degli enti di cui ai commi 10.1, lettere b) e c), 10.2, lettere a) e b), e 10.3, lettera a), sono rideterminate con deliberazione della Giunta regionale ripartendo la quota del 10 per cento, derivante dalla uscita di Regione Lombardia dalle agenzie, in parti uguali in aggiunta alle quote stabilite ai medesimi commi. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’ultimo periodo dei commi 10.1 e 10.2 anche in sede di rideterminazione delle quote di partecipazione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni capoluogo ai sensi del presente comma. A tal fine l’assemblea dell’agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Le modifiche statutarie sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Dalla medesima data la Regione non partecipa più alle agenzie. Il mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato comporta che l’agenzia non potrà accedere, fino ad avvenuto adempimento, ad eventuali assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 19.(80)
10.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019', le decisioni di cui al comma 10 bis, lettere a), b) e c) sono assunte dall'assemblea dell'agenzia con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.(69)
10.7. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle assemblee e dai consigli di amministrazione delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019'.(69)
10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:(82)
b) l’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 45;
devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all’erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.
12. Per garantire la corretta attuazione in ciascun bacino delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, le agenzie e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.
13. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, che devono essere coordinati e integrati con i servizi ferroviari nel rispetto delle direttive regionali, nonché del programma del trasporto pubblico regionale, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13, nonché la loro regolazione e controllo;(84)
b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione;
d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base della disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 44;
i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
k) il recepimento delle politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza, come definite dalle direttive regionali, attraverso l’inserimento di specifici obblighi nel contratto di servizio con il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;(85)
l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45, con oneri a carico delle agenzie;
m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15;
o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
p bis) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l’esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l’adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio del servizio;(86)
p ter) l’autorizzazione di cui all’articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani.(87)
13 bis. Qualora le agenzie per il trasporto pubblico locale non rispettino le direttive vincolanti adottate dalla Regione, l’assessore competente per materia, previo confronto con il Presidente dell’agenzia in merito alle modalità per giungere al rispetto delle direttive adottate, assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato e fino ad avvenuto adempimento da parte dell’agenzia, la medesima agenzia non può accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 19. In caso di perdurante inadempimento Regione Lombardia può intervenire in applicazione di quanto disposto dall’articolo 61.(88)
14. Le agenzie possono svolgere le ulteriori funzioni che gli enti locali, ai sensi degli articoli 4, comma 7, 5, comma 3, e 6, comma 7, stabiliscano di esercitare in forma associata, ivi incluse le funzioni relative all’organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.(89)
14 bis. È istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato regionale del trasporto pubblico, composto dai presidenti di ciascuna agenzia e dall’assessore regionale competente per materia, avente le seguenti finalità:(90)
1) effettuare la consultazione preventiva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con particolare riferimento al rispetto dei limiti costituiti dalle funzioni fondamentali degli enti locali nelle direttive vincolanti da adottarsi da parte della Giunta regionale;
2) effettuare una consultazione preventiva rispetto all’adozione degli atti di competenza delle agenzie anche in relazione alle direttive e agli atti regionali, su richiesta di Regione o altra agenzia interessata;
3) favorire l’effettivo perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1della presente legge, mediante confronto sull’esercizio delle funzioni di competenza dei soggetti partecipanti;
14 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Revisione dellalegge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti) › si provvede alla costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento del Comitato.(90)
14 quater. Il Comitato regionale del trasporto pubblico, al fine di garantire il costante confronto sull’avanzamento delle attività, favorire la rapida risoluzione di criticità emergenti e il continuo miglioramento del livello complessivo della qualità dei servizi erogati, è convocato con una periodicità almeno semestrale.(90)
NOTE:
55. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2.. 

58. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. 

59. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

63. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. fff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

64. Il comma è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ggg) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

67. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. iii) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

72. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. mmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

77. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. qqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

79. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. sss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

80. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c) e lett. d) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 e dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Successivamente il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ttt) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. uuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

83. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. B) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. vvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

84. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. www) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

85. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

86. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale