Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 9
(Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico regionale e locale)(92)
1. Gli strumenti di programmazione sono:
a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti;
b) il programma del trasporto pubblico regionale;(93)
c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne;
d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale.
2. La Regione individua, quale modalità per favorire l'integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. A tale scopo è istituita, presso la competente direzione generale, la Conferenza regionale del trasporto pubblico regionale e locale, senza oneri a carico della finanza pubblica, che viene consultata al fine della elaborazione degli atti di competenza regionale di cui al presente Capo, nonché, su proposta dell'assessore regionale competente, in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo.(94)
3. I componenti della Conferenza regionale di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e durano in carica per l'intera legislatura. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, che è composta da:
a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
b) gli assessori provinciali competenti o loro delegati;
b bis) il consigliere delegato competente della Città metropolitana di Milano o suo delegato;(95)
c) gli assessori dei comuni capoluogo di provincia competenti o loro delegati;
d) un rappresentante di ciascuna delle agenzie per il trasporto pubblico locale;
e) un rappresentante dell'ente per la navigazione sui laghi d'Iseo, Endine e Moro;
f) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione Regionale Comuni Lombardi (ANCI Lombardia) e dell'Unione regionale delle Camere di commercio lombarde;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle imprese di trasporto pubblico locale maggiormente rappresentative in ambito regionale;
h) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante dell'azienda gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune capoluogo di Regione;
j) un rappresentante delle aziende di gestione dei servizi di navigazione regionale;
k) i rappresentanti delle aziende ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della regione;
l) i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, e i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
3 bis. Con il medesimo atto della Giunta regionale con il quale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, è altresì disciplinata la possibilità di delegare la convocazione e la gestione della stessa Conferenza ad altro assessore regionale competente nelle materie in relazione alle quali sono adottati gli strumenti di programmazione di cui al comma 1.(96)
4. Alle sedute della Conferenza regionale possono partecipare, su invito del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, i rappresentanti di altri soggetti interessati ai temi trattati.
NOTE:
92. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bbbb) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
93. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. cccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
94. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dddd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
95. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. eeee) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
96. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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