Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 11
1. Il programma del trasporto pubblico regionale riguarda la pianificazione e la programmazione dei servizi ferroviari regionali, nonché la definizione delle direttive vincolanti e dei criteri per la programmazione dei servizi automobilistici interurbani di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione nonché degli impianti fissi. È elaborato sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale e regionale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, ed è approvato dalla Giunta regionale previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico regionale e locale, con l’obiettivo di massimizzare l’integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto.(102)
2. Il programma individua in particolare:(103)
a) l'offerta ferroviaria, articolata in servizi RegioExpress regionali e suburbani, finalizzata al completamento sull'intera rete regionale del cadenzamento e all'estensione delle fasce orarie di servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alla relativa evoluzione, connessa anche all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;(104)
a bis) la struttura principale dei servizi automobilistici di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione, nonché degli impianti fissi e gli interventi infrastrutturali prioritari necessari per elevare la qualità, l’accessibilità, la fruibilità e la velocità commerciale dei servizi, da recepire quali elementi vincolanti da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei propri programmi di bacino, di cui all’articolo 13;(105)
b) le modalità volte ad assicurare la massima integrazione dei servizi ferroviari con le altre modalità di trasporto, individuando le principali direttrici dei servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c bis), stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile e innovativa a completamento dei servizi ferroviari;(106)
c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale, assicurando prioritariamente la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
d) le strategie per il miglioramento della qualità, della accessibilità e della fruibilità del servizio ferroviario, nonché per l'incremento della velocità commerciale e gli interventi per il miglioramento dell'accessibilità alle stazioni;
e) il programma di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile connesso all'offerta ferroviaria;
f) i fabbisogni necessari a realizzare l’offerta ferroviaria programmata e il miglioramento e rinnovamento del materiale rotabile;(107)
h bis) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari sottoposti a obblighi di servizio pubblico delle altre regioni o dello Stato o di altri Stati confinanti;(108)
h ter) le strategie di coordinamento dei servizi ferroviari di competenza della Regione con i servizi ferroviari commerciali di imprese di mercato.(108)
2 bis. La Giunta regionale disciplina mediante direttive vincolanti le caratteristiche per la progettazione dei servizi automobilistici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c bis), almeno relativamente ai seguenti aspetti:(109)
3. Il programma è aggiornato di norma con cadenza non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, anche su proposta delle agenzie per il trasporto pubblico locale in funzione dell’evoluzione dei propri servizi.(110)
NOTE:
101. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. iiii) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

102. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jjjj) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

103. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. kkkk) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

104. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. llll) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

105. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. mmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

106. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. nnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

107. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. pppp) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

108. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. qqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

110. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

112. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. f), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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