Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 16
(Informazione all'utenza)
1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera f), l’ente di cui all’articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, nel rispetto degli standard uniformi definiti dalla Giunta regionale, la divulgazione all’utenza e l’omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni Agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.(133)
1 bis. In caso di violazione dei requisiti minimi obbligatori definiti dai provvedimenti regionali in materia di coordinamento dell’immagine e della diffusione delle informazioni presso l’utenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro e l’azienda deve provvedere alla regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine definito da Regione Lombardia, nei successivi dodici mesi dall’irrogazione della sanzione, l’importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino ad avvenuto adempimento.(134)
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale promuovono, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di apposite iniziative e l'adozione di idonei strumenti di comunicazione, anche mediante il ricorso a tecnologie di informazione innovative, quali la condivisione di dati all’interno di ecosistemi digitali e il loro utilizzo per l’informazione all’utenza, e a specifiche politiche di promozione del sistema.(135)
3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con atto di Giunta regionale, nonché a conformarsi agli standard uniformi di cui al comma 1. Alle aziende che non ottemperano alle previsioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, comma 1 septies.(136)
NOTE:
133. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ooooo) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
135. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ppppp) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
136. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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