Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 18
(Contratti di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa europea e statale. I contratti di servizio sono redatti sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.(148)
4. L'efficacia dei provvedimenti concessori già prorogati in base alla normativa previgente cessa al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo.
NOTE:
148. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzzzz) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
149. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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