Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 18
(Contratti di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa europea e statale. I contratti di servizio sono redatti sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.(148)
NOTE:
148. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzzzz) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

149. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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