Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 22
(Procedure per l'affidamento dei servizi)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l'affidamento dei servizi, anche mediante finanza di progetto, è disposto dalle agenzie per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché di gestione imprenditoriale del servizio improntata al miglioramento della qualità, all'integrazione tariffaria, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori.(164)
3. Le agenzie per il trasporto pubblico locale organizzano le procedure per l'affidamento dei servizi a livello dei bacini territoriali di competenza, secondo quanto previsto dai programmi di bacino del trasporto pubblico locale, nel rispetto della normativa europea e statale e delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.(166)
4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l’affidamento del servizio è realizzata sulla base di uno o più lotti contendibili, individuati nel rispetto della normativa statale vigente e sulla base delle deliberazioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.(167)
4 bis. Nel caso in cui gli enti competenti non rispettino le disposizioni vigenti in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente sia applicata alla Regione la penalità disposta dall’articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o altra penalità, la quota di riparto annuale effettuato dalla Regione e destinata all’ente inadempiente è ridotta di un importo pari alla penalità derivante dall’inadempimento.(168)
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia, che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e all'ente di cui all'articolo 40.
10. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa vigente sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
NOTE:
164. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
165. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ssssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
166. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. tttttt) della l.r. 29 genaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
167. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
168. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
169. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi