Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 24
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per l'esercizio del servizio taxi, per un periodo pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 285/1992. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.(175)
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, pari al periodo di sospensione della carta di circolazione stabilito ai sensi del medesimo articolo. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.(176)
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni, comporta la revoca della licenza per l'esercizio del servizio taxi in caso di violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’utilizzo di veicoli di cui all’articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione:(177)
a) dell’obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 21/1992;(178)
b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.
La revoca è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.
NOTE:
173. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

174. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbbb) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

175. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ccccccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

176. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ddddddd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

177. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeeee) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

178. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. fffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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