Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 25
(Ruolo dei conducenti)
1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
2 bis. L'iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei comuni compresi nel territorio della provincia medesima, nonché per il trasferimento della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.(185)
2 ter. In deroga alla previsione di cui al comma 2 bis, per il rilascio o il trasferimento della licenza taxi nell’ambito del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all’articolo 28, comma 3, è sufficiente l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di autovetture in una delle province o nella Città metropolitana di Milano appartenenti al bacino aeroportuale lombardo. La deroga di cui al primo periodo si applica anche a favore del sostituto alla guida, del secondo conducente, nonché del collaboratore familiare operanti nell’ambito del medesimo bacino.(186)
3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui al presente articolo.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:(187)
a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per reati non colposi;
b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale.
6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
7. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;
7 bis. Per l’iscrizione al ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta alla commissione di cui all’articolo 26, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.(188)
7 ter. Per l’iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:(188)
7 quater. Gli interessati all’iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.(188)
7 quinquies. L’esame, che deve essere svolto con frequenza almeno mensile, consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.(188)
NOTE:
185. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. lllllll) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

186. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mmmmmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

187. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

188. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ooooooo) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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